L’imposta di bollo è un’imposta che grava sulla richiesta e sull’emissione di determinati tipi di atti, individuati dalla tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 in particolare:
- istanze, petizioni e ricorsi tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili
- atti e provvedimenti in relazione alla tenuta di pubblici registri rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatta richiesta
- certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge (si ricorda che i certificati possono essere usati solo nei rapporti tra privati).
L’importo dell’imposta di bollo è stabilito dal al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.
Per specifici atti o soggetti sono previste esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo.
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo prevede sanzioni.
Approfondimenti
Con il Decreto Legislativo 01/08/2025, n. 123, è stato predisposto il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Tale provvedimento, nel contesto di una più ampia revisione, riorganizza integralmente la disciplina dell'imposta di bollo, accentrando e riordinando alcune delle norme già esistenti in materia.
L’intervento del Decreto Legge 31/12/2025, n. 200, art. 4, com. 5 sancisce lo slittamento dell’entrata in vigore del suddetto Testo unico al 01/01/2027.
Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:
Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
Art. 21.
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
Art. 27-bis, com 1.
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 (esclusivamente per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 82 del citato decreto):
Art. 82, com 5.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo.