L’imposta di bollo è un’imposta che grava sulla richiesta e sull’emissione di determinati tipi di atti, individuati dalla tariffa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 in particolare:
- istanze, petizioni e ricorsi tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie o simili
- atti e provvedimenti in relazione alla tenuta di pubblici registri rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatta richiesta
- certificati, copie dichiarate conformi all'originale, estratti di qualunque atto o documento rilasciati pubblici ufficiali a ciò autorizzati per legge (si ricorda che i certificati possono essere usati solo nei rapporti tra privati).
L’importo dell’imposta di bollo è stabilito dal al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.
Per specifici atti o soggetti sono previste esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo.
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo prevede sanzioni.
Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
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Ultimo aggiornamento: 20/04/2026 09:18.44